Statuto

Art. 1 Nome e sede amministrativa
Con il nome di Swiss HePa (di seguito denominata Associazione),
Schweizer Leberpatienten Verein,
Association Suisse des Patients Hépatologiques,
Associazione Svizzera dei Pazienti Epatologici,
è costituita un'associazione aconfessionale, apolitica e apartitica, senza scopo di lucro ai sensi dell'art. 60 segg. del codice civile svizzero, CCS. La sede dell'associazione si trova presso l'ufficio amministrativo.

Art. 2 Scopo
L'associazione ha lo scopo di sostenere le persone affette da malattie del fegato e dei dotti biliari, nonché i loro parenti. L'associazione intende perseguire una cooperazione equa e trasparente con persone di diritto pubblico e privato, organizzazioni e imprese commerciali, oltre che con i loro rappresentanti.
L'associazione è particolarmente impegnata nelle relazioni pubbliche e collabora con altre organizzazioni.
L'associazione non persegue né scopi di acquisizione né di auto-aiuto.

Art. 3 Adesione
Possono diventare soci sia persone fisiche che giuridiche.
L’accettazione dei nuovi soci è di competenza del consiglio direttivo.
Il recesso dall'associazione può essere effettuato mediante dichiarazione scritta indirizzata al consiglio direttivo.
Il consiglio direttivo può escludere un socio se questi non adempie ai suoi obblighi anche dopo l’invio di due solleciti, oppure qualora leda gli interessi dell'associazione.
Ogni socio (indipendentemente dal fatto che sia una persona fisica o giuridica) ha diritto a un singolo voto.

Art. 4 Organi
Gli organi dell'associazione sono:

  • L’assemblea dei soci
  • Il comitato consultivo scientifico
  • Il consiglio direttivo
  • La sede amministrativa
  • I revisori esterni

a) Assemblea dei soci
L’assemblea dei soci ha le seguenti facoltà:

  • Eleggere i membri del consiglio direttivo
  • Eleggere il presidente e gli altri membri del consiglio
  • Scegliere i revisori esterni
  • Approvare il rapporto e il bilancio annuale
  • Stabilire la quota associativa
  • Decidere in merito alle richieste presentate dai soci nell'ambito delle competenze dell'assemblea
  • Approvare e modificare lo statuto
  • Sciogliere l'associazione

I membri del consiglio restano in carica per due anni e possono essere rieletti.
Le domande presentate all'assemblea dei soci devono essere inviate per iscritto alla sede amministrativa dieci giorni prima dello svolgimento dell’assemblea.
Il direttivo convoca un'assemblea almeno una volta all'anno, nella prima metà dell'anno.

L’assemblea straordinaria può essere convocata su richiesta del direttivo, dei revisori o da un decimo dei soci.
Gli inviti alle assemblee devono essere inviati 20 giorni prima dell’assemblea.
L'assemblea delibera a maggioranza semplice dei voti espressi.
In caso di parità di voti, la decisione finale spetta al presidente.

b) Comitato consultivo scientifico

  • È composto da persone che svolgono attività medica o scientifica
  • Si riunisce due volte all'anno
  • Fornisce consulenza al direttivo sui temi di sua competenza
  • Fornisce informazioni su argomenti attuali relativi alla ricerca scientifica
  • I membri del direttivo mettono a disposizione la loro rete professionale

c) Consiglio direttivo

Il direttivo è composto da 3-7 membri eletti dall'assemblea dei soci.
Ad eccezione del presidente, eletto dall'assemblea dei soci, il direttivo si costituisce autonomamente.
Il direttivo raggiunge il quorum se è presente la maggioranza dei soci.
Il direttivo è responsabile di tutte le questioni che non rientrano nella competenza di un altro organo associativo.
Ha il diritto di delegare i suoi poteri sia in generale che caso per caso.

I compiti del direttivo sono i seguenti:

  • Deliberare sul posizionamento strategico e sulla gestione dell'associazione
  • Chiudere settori di attività esistenti o aprirne di nuovi
  • Rappresentare l'associazione all’esterno
  • Convocare l'assemblea dei soci
  • Approvare il bilancio complessivo
  • Stipulare contratti
  • Eleggere commissioni
  • Nominare i membri del comitato consultivo scientifico
  • Assumere ed esonerare i collaboratori del direttivo
  • Vigilare sulle attività della sede amministrativa. Il direttivo si fa ragguagliare periodicamente dalla sede amministrativa sulle attività associative svolte.

I membri del direttivo agiscono su base volontaria e hanno diritto solo a un rimborso per le spese effettivamente sostenute. Qualora i membri del direttivo forniscano servizi particolari, potrà essere loro corrisposto un adeguato compenso.
L’autorizzazione a firmare è disciplinata in un regolamento separato.
Il direttivo può emanare un regolamento organizzativo che disciplina le competenze della sede amministrativa.

d) Sede amministrativa
L'associazione gestisce una sede amministrativa, il cui direttore svolge i seguenti compiti:

  • Pianificazione e realizzazione delle attività secondo le linee guida strategiche del consiglio direttivo
  • Esecuzione delle delibere del consiglio direttivo
  • Gestione delle finanze e delle donazioni
  • Amministrazione delle altre attività dell’associazione
  • Relazioni pubbliche in conformità con le linee guida del consiglio direttivo e del relativo programma

e) Revisori esterni
I revisori esterni sono eletti dall'assemblea dei soci a tempo indeterminato, ovvero fino alla loro revoca.

Art. 5 Finanze
Al fine di raggiungere il suo scopo, l'associazione si procura risorse finanziarie attraverso quote associative, contributi volontari come donazioni, lasciti, elargizioni da parte di fondazioni, ecc. entrate proventi da servizi a terzi, contributi statali.
L'esercizio finanziario coincide con l'anno civile.
I debiti dell'associazione sono di competenza dell’associazione stessa; è esclusa qualsiasi responsabilità personale dei soci.

Le quote associative sono stabilite dall'assemblea dei soci per le singole categorie:

  • Soci singoli
  • Soci collettivi
  • Coppia/famiglia

Art. 6 Modifica dello statuto
Lo statuto può essere modificato con delibera dell'assemblea dei soci, a condizione che i 2/3 dei presenti acconsentano.

Art. 7 Scioglimento dell'associazione
Lo scioglimento dell'associazione può essere deliberato solo da un'assemblea dei soci appositamente convocata a tale scopo.
Allo scioglimento devono acconsentire almeno i 2/3 dei presenti.
I fondi rimanenti dopo lo scioglimento dell'associazione verranno destinati a un ente esente da imposta con sede in Svizzera avente lo stesso o analogo scopo. È esclusa la distribuzione tra i soci.

Approvato dall'assemblea dei soci fondatori il 22 novembre 2017 e integrato dall'Ufficio cantonale delle contribuzioni di Zurigo con delibera sull'esenzione fiscale il 24 luglio 2018.